La Fase 2 è stata fissata per il 4 maggio 2020, data per certi versi storica e che sicuramente ricorderemo a lungo. Il giorno in cui l’Italia e gli Italiani tornano ad assaporare la vita reale. Non sarà certamente una riapertura totale, per quella bisognerà attendere ancora qualche settimana, ma certamente ci sarà un forte alleggerimento della pressione da lockdown. Il Dpcm del 26 aprile 2020 relativo alla Fase 2, con decorrenza dal 4 maggio, ha introdotto diverse novità per i cittadini italiani.
Dagli spostamenti alla mobilità. Dalla possibilità di incontrare i parenti nella propria Regione di residenza allo Sport in strada. Cerchiamo di capire cosa sia possibile fare e cosa non è concesso fare durante queste settimane di Fase 2. Due le certezze assolute, continuare ad utilizzare le mascherine, soprattutto in luoghi pubblici. Evitare qualsiasi tipo di assembramento, sia esso sociale o sportivo. Questi due aspetti sono fondamentali, è infatti demandata ai Sindaci la facoltà di chiudere nuovamente o in via temporanea i parchi o luoghi di socialità, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito.
Il nuovo Dpcm sancisce inoltre l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per i soggetti che presentano uno o più sintomi legati a problemi respiratori, o che hanno una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Sempre dal 4 maggio, sarà consentita l’attività motoria e quella sportiva, ma solo individualmente, anche distanti da casa. Decade quindi il limite dei 200 metri dalla propria abitazione. Grossa novità per tutti coloro i quali nel corso del lockdown sono rimasti bloccati fuori regione (studenti e lavoratori), potranno rientrare nel luogo di domicilio o di residenza.
Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, saranno consentite con un massimo di 15 parenti a seguito. Per tutte le altre cerimonie, incluse le funzioni religiose bisognerà attendere ancora qualche settimana. Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, permetterà la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già consentita. Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Quali sono le novità previste dal Dpcm 26 aprile 2020 per la Fase 2?
Posso spostarmi per far visita a parenti, amici o fidanzati?
Non è consentito incontrare amici e creare zone ricreative o di socialità. Escluse anche feste, pranzi o cene in compagnia. Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che tuttavia saranno considerarsi spostamenti giustificati da necessità. Resta in ogni caso raccomandato limitare gli incontri con persone non conviventi, poiché potrebbe aumentare il rischio contagio e diffusione. Durante gli incontri bisogna rispettare le seguente norme: divieto di assembramento, utilizzare la mascherina e distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
Chi sono i congiunti con i quali è possibile incontrarsi?
Per “congiunti” si intendono tutte le persone appartenente allo stesso nucleo di parentela, fino al sesto grado. In riferimento al DCPM sono da ritenersi congiunti: i coniugi, i partner conviventi, i partner di unioni civili, persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, quindi i parenti fino al sesto grado (ad esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Non sono consentiti gli spostamenti al di fuori della propria regione di residenza o domicilio. Ciò è consentito esclusivamente per ragioni di lavoro, salute o assoluta urgenza.
Si può uscire per fare una passeggiata o sport?
Sarà possibile uscire di casa per andare a lavoro, per motivi di salute o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Le passeggiate sono ammesse solo se necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. E’ possibile spostarsi per andare a fare la spesa, acquistare giornali, andare in farmacia o per acquisti di beni di prima necessità. In ogni caso vige l’obbligo della mascherina e di evitare assembramenti. Permane il “divieto assoluto” di uscire da casa qualora si è sottoposti a quarantena o risulti positivo al coronavirus.
Lo sport individuale si può effettuare solo all’aperto? O è possibile andare in palestra/piscina?
Le palestre e le altre strutture per la pratica sportiva restano chiuse al pubblico. Gli allenamenti individuali sono consentiti solo, a porte chiuse, agli atleti professionisti o riconosciuti di interesse nazionale, fermo restando il divieto di assembramento nei locali, causati dallo svolgimento in unico ambiente chiuso di più allenamenti individuali e dal mancato rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. È conseguentemente precluso l’uso contemporaneo da parte di più persone dello spogliatoio.
È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita?
Si, secondo il nuovo decreto è possibile spostarsi all’interno per situazioni di necessita, quindi anche per fare la spesa, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Ovviamente in questi casi deve valere il buonsenso, cercando quindi di allontanarsi il meno possibile dal proprio comune di residenza. Insomma, se non è strettamente necessario fare la spesa fuori dal proprio comune, meglio evitare.
Chi si trova fuori Regione potrà rientrarvi?
Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse. Quindi gli studenti e i lavoratori che durante il lockdown sono rimasti bloccati fuori regione potranno far rientro a casa. Tuttavia una volta rientrati nella propria regione, sarà possibile uscirne solo con certificazione che attesti una necessità lavorativa o di salute. Anche genitori separati/divorziati possono effettuare spostamenti extraregionale per raggiungere i figli minorenni o prelevarli per riportarli a casa. In questo caso specifico bisogna rispettare le norme sanitarie tutte le norme, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
Bar, ristoranti e negozi.
Bar e ristoranti restano chiusi e riaprono ufficialmente il 1 giugno 2020. Conte annuncia, inoltre, la data di riapertura per il commercio al dettaglio, si parte dal 18 maggio. Resta tuttavia valida l’ipotesi di eventuali modifiche a seconda dell’andamento più o meno positivo relativo ai primi dati della Fase 2. Viene confermata, a partire dal 4 maggio, la possibilità di fare ristorazione con le modalità di vendita da asporto oltre che di domicilio. Probabile riapertura anticipata (18 maggio) anche per Parrucchieri, Barbieri e centri estetici.
Le attività produttive
Confermato anche il calendario delle ripartenze delle attività produttive. Si comincia il 4 con il comparto manufatturiero, edilizia e cantieri, commercio all’ingrosso funzionale a queste filiere. Per quanto riguarda le viste ai Musei e alle mostre, il ministro ai Beni culturali Dario Franceschini, conferma la riapertura per il 18 maggio.
Funzioni religiose e funerali
Qualche settimana fa la Cei aveva richiesto una maggiore flessibilità per la Chiesa e i suoi milioni di fedeli, richieste solo in parte soddisfatte. Sarà possibile celebrare funerali alla sola presenza dei familiari, ma non più di 15-20 persone e tutte munite di mascherina. Escluse per il momento le altre funzioni religiose, incluse le messe o la celebrazione di Matrimoni, comunioni o Battesimi.
Per maggiori dettagli sulle FAQ da seguire durante la Fase 2:
“Fase 2” – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
Quali sanzioni sono previste in caso di violazione delle norme durante la Fase 2?
Per chi viola le misure restrittive dell’epidemia Coronavirus (Covid-19) si prevede una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro. Se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. Oltre a questo, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell’attività fino a 30 giorni. In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l’utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima. Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un’ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione. In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato. Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l’immediata denuncia.