Servizio Sociale – Riferimenti normativi a fondamento dell’ascolto del minore. Il diritto del minore ad essere ascoltato è ampiamente e chiaramente affermato in numerose convenzioni di diritto internazionale:
Il primo testo internazionale sono le Regole minime per l’amministrazione della Giustizia Minorile (cd. Regole di Pechino), approvate a New York il 29 novembre 1985, le quali per l procedure penali prevedono:
La Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991, che ha riconosciuto al minore il diritto all’ascolto con il richiamo espresso all’art. 12 della Convenzione medesima, dichiarata immediatamente precettiva dalla sentenza della Corte costituzionale 16 gennaio 2002 n. 1 ed ha affermato la realizzazione del diritto stesso di completa partecipazione del minore ai processi che lo riguardano a seconda della capacità di discernimento dello stesso.
Questa Convenzione ha direttamente influenzato le modifiche previste dalla normativa nazionale nelle procedure di adozione nazionale e internazionale, soprattutto alla luce del suo carattere self – executing, ovvero dell’immediata efficacia nel diritto interno, affermata dalla sentenza della Corte costituzionale 16 – 30 gennaio 2002 n. 1.
La Convenzione de l’Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con legge 31 dicembre 1988 n. 476, che ha modificato la legge 4 maggio 1983 n. 184. Essa prevede all’art. 4
La Convenzione di Strasburgo del 1996 (ora ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77) che prevede un vero e proprio “ascolto informato”, con la specificazione dei noti criteri guida di esaustività dell’ascolto. La Convenzione europea infatti afferma che al minore ( “purché considerato dalla legge nazionale come avente un sufficiente discernimento” ) debbono essere riconosciuti una serie di diritti di informazione e di rappresentanza.
Il Regolamento CEE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, applicabile in tutti i Paesi Membri dal 1.3.2005
Il Protocollo alla Convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante i bambini stipulato il 6.9.2000 a New York e ratificato in Italia con l. n. 46/02, richiamato nella Carta di Noto, che prevede l’adozione di procedure che tengano conto dei particolari bisogni dei bambini, in particolare “in quanto testimoni”:
Nonostante le indicazioni contenute nelle convenzioni, la questione relativa all’ascolto del minore sia nel procedimento civile che nel procedimento penale, è stata a lungo trascurata dal nostro ordinamento tanto da creare una normativa assai frammentaria, disorganica e talora contraddittoria.