E’ in vigore dal 1° aprile la legge n.24/2017, che ridisegna la responsabilità del medico e dei professionisti sanitari e stabilisce un obbligo assicurativo alle strutture sanitarie pubbliche e private sia per i sanitari che esercitano in libera professione e sia per i sanitari dipendenti delle predette strutture.
La legge n. 24 potrebbe segnare una svolta storica in una materia come quella della responsabilità sanitaria che da anni si dibatte in una altalena esclusivamente giurisprudenziale, cosa che non aveva portato vantaggi a nessuno, né ai pazienti che hanno utilizzato nel tempo l’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti, né ai medici che si sono sentiti sempre sotto attacco, con il rischio di cadere in un’ansia professionale che spesso li ha condotti alla cosiddetta “medicina difensiva”, né ai giudici, che sin ad ora hanno svolto una sorta di supplenza legislativa, in assenza di una precisa presa di posizione del legislatore in questa materia. Con il nuovo provvedimento cambia la responsabilità civile e penale degli esercenti la professione sanitaria; l’articolo 6 della legge, infatti, introduce nel codice penale il nuovo art. 590-sexies che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario.
Orbene quale è stato l’impatto della legge 24 a tutt’oggi? Che cosa è cambiato? Ed ancora: che cosa cambierà, per i medici, per gli ospedali e i pazienti?
Allo stato si può dire solo che il controllo del rischio aiuterà le cure di qualità ; diminuirà la pressione psicologica sul personale; il danneggiato potrà rivolgersi direttamente all’ospedale; ci sarà una assicurazione obbligatoria per le strutture sanitarie a tutela dei pazienti.
Ma a che punto stiamo con gli obblighi governativi previsti dalla nuova legge?
Il ministro della salute ha firmato il 2 agosto 2017 il decreto che istituisce l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, pubblicato il 10/08/2017. Questo primo decreto andrà a disciplinare l ’accreditamento delle società scientifiche e delle associazioni tecnico- scientifiche delle professioni sanitarie che avranno il compito di elaborare il sistema nazionale delle linee guida, che è una delle parti più importanti dell’applicazione della legge. La Legge 24 del 2017, approvata definitivamente lo scorso marzo 2017, non è ancora del tutto completa: infatti, perché possa essere applicabile nella sua interezza occorre che siano ratificati i decreti ministeriali e interministeriali previsti dall’impianto normativo, utili a tutelare sia gli esercenti le professioni sanitarie che gli utenti.
Si è ancora in attesa di altri cinque decreti attuativi, alcuni dei quali sono attesi a breve, mentre per gli ultimi, se ne parlerà per fine settembre e ottobre. Tra istruttorie e decisioni occorreranno almeno 7 mesi ancora; non si sa, pertanto, quando saranno disponibili le varie linee guida per le strutture sanitarie regionali. Quindi non è possibile ora prevedere quando diventerà operante l’intera legge n. 24/2017, con il ricorso alle c.d. regole di condotta che saranno stabilite dalle linee guida.
A questo punto sembrano opportune alcune domande: 1) la legge 24 si applica anche ai processi pendenti? La risposta è positiva e ci arriva dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 16140/2017 che coglie l’occasione per dettare orientamenti anche per il futuro. La Corte specifica, infatti, che per i giudizi pendenti, riguardanti materia di responsabilità professionale sanitaria viene in rilievo l’art. 6 della legge 8 /03/2017 n.24, con riferimento alla Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitari. 2) La legge sarà in grado di realizzare gli obbiettivi che si era proposto legislatore? Credo che a questa domanda si possa rispondere che la legge sembra ben strutturata e che vi sono le condizioni necessarie per una corretta applicazione. La sfida sarà realizzare l’uso appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative della sanità (ad esempio una buona .gestione degli ospedali), e la formazione professionale non solo dei medici ma di tutto il personale sanitario in genere e del personale tecnico quali ingegneri, analisti e sistemisti.
a cura dell’avv. Antonio Battista