Vietato accendere fuochi dal 14 luglio fino al 20 Settembre 2016. Il Sindaco della Città di Montoro, Mario Bianchino, a tale riguardo ha adottato l’Ordinanza nr. 134 del 17 luglio 2016. “Si rende noto che con DRD n. 30 del 12 luglio 2016 la Regione Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della Regione dal 14 luglio al 20 settembre 2016.
Il decreto determina il divieto assoluto di accensione di fuochi, gli spettacoli pirotecnici ed ogni altro comportamento che possa come conseguenza originare incendi boschivi. disponendo per lo stesso periodo, in ragione della Legge n. 116 del 11 agosto 2014, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
In particolare durante tale periodo è vietato accendere i fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli, inceneritori o fuochi artificiali che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato d’incendio in tutti i terreni boscati e cespugliati e ad una distanza inferiore a 50 m da essi.
È importante che tutti siano responsabili ed evitino comportamenti pericolosi per la tutela del patrimonio forestale campano e dell’incolumità pubblica, in particolare degli operatori AIB che stanno lavorando con abnegazione e grande sacrificio personale.
E’ fatto assoluto divieto di bruciatura di residui vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini parchi pubblici e privati nel periodo temporale 14 luglio al 20 settembre 2016
Al di fuori di tale periodo, la bruciatura dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture in genere, effettuate in loco e comunque in aree a distanza non inferiore a mt. 50 dai boschi, deve essere effettuata in modo tale da non arrecare molestia e/o disturbo alle persone e quindi in conformità delle sottoelencate modalità:
a) Il materiale dovrà essere raccolto in piccoli mucchi ed in quantità complessiva giomaliera non superiore a 3 metri steri (3mc) per ettaro, ed andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell’ambito del terreno;
b) Su ogni fondo il numero dei cumuli da bruciare, di esclusivo materiale vegetale, non potrà essere superiore a cinque;
c) I cumuli da accendere dovranno essere approntati il più lontano possibile, e comunque ad almeno mi 100 da abitazioni di terzi, in modo da non arrecare disagio al vicinato ed ad almeno mt. 30 da strade pubbliche;
d) Gli orari consentiti per l’accensione dei cumuli vegetali sono: dall’Alba alle ore 11.00 di tutti i giorni esclusi i festivi;
e) Alla scadenza dell’orario consentito, tutti i cumuli ancora fumanti dovranno essere spenti; non è consentito che i cumuli restino ancora fumanti dopo predetto orario. O E’ obbligatoria la presenza di personale capace a tali lavori durante tutte le operazioni di bruciatura, al momento di eventuale allontanamento dal luogo tutti i cumuli dovranno risultare spenti e non fumanti. g) Nei casi in cui ci sia la presenza di abitazioni e/o similari più vicine rispetto alle distanze di mt. 100 di cui al punto c), i residui vegetali agricoli anche di piccoli orti e giardini non possono essere bruciati ma dovranno bensì essere interrati o coperti per favorire il compostaggio.
Le forze dell’ordine e le polizie municipali sono tenute a fare rispettare con particolare attenzione il decreto fino alla cessazione del periodo di massima pericolosità.”
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2016.
http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/pdf/DRD_30-12-07-16.pdf