20 novembre 25° anniversario della Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza cosa è cambiato in Italia

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infanzia – ll 20 novembre ricorre il 25° anniversario della Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 e successivamente ratificata da 193 stati nel mondo. Si tratta di una importante occasione per riflettere e confrontarsi – sulle strategie e le priorità nel campo degli interventi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza e per rimettere al centro dell’attenzione il tema dei bambini e dei loro diritti.
Ancora oggi si assiste a notizie drammatiche che denunciano, situazioni di abuso in danno ai minori. Nei casi di violenza di genere è stata riconosciuta la violenza assisitita , molte volte i minori sono spettatori di una violenza domestica in danno a un familiare.

La violenza assistita non ha conseguenze sui bambini e/o sui giovani solamente quando l’autore è il padre, ma anche quando si tratta di altre persone di riferimento e vicine, come p.e. il partner della madre, i nonni, etc.
Nella maggior parte dei casi la violenza assistita è vissuta dai bambini in un contesto familiare dove il padre è violento con la loro madre. In alcuni casi ciò porta ad un rapporto di terrore con l’adulto violento con il quale cercano di evitare qualsiasi contatto. Purtroppo non tutti i bambini riescono a mettere in atto questo tipo di reazione auto-difensiva. Dipende anche molto da come l’ambiente circostante reagisce alle violenze e alle reazioni del minore. Il comportamento auto-protettivo sopra descritto è più frequente con bambini che hanno avuto un modello comportamentale corrispondente e quando il comportamento di rifiuto per ogni contatto con il padre (p.e. per il diritto di visita) venga preso sul serio. Siccome però i bambini si possono anche sentire parte integrante della madre e/o del padre, può succedere che scatti l’identificazione con il padre violento, pur disprezzando il suo comportamento o avendone paura. Risulta necessario pertanto che gli operatori chiamati alla presa in carico di casi di violenza familiare non limitino il proprio intervento sulla diade perpetratore-vittima, ma amplino il raggio di osservazione su tutto il contesto familiare, per evitare di lasciare sul campo qualche vittima – testimone – inosservata. L’ordinamento giuridico italiano in riferimento al fenomeno della violenza assistita non corrisponde una fattispecie specifica ed autonoma di reato, nella quale venga identificato il minore quale persona offesa per i reati che si compiono in sua presenza verso altri componenti del nucleo familiare. Tale vuoto normativo viene colmato riconducendo i singoli comportamenti nei quali si concretizza la violenza assistita alle fattispecie di reato esistenti, qualora ne ricorrano i presupposti. La legislazione in Italia tutela la vittima diretta e indiretta in particolare, al reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dal codice penale all’articolo 572. Anche questa disposizione è oggi soggetta alle modifiche contenute nella legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote: essa prevede un inasprimento della pena per il reato di “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”, che consiste nella reclusione da due a sei anni, maggiorata se il fatto è commesso in danno di persona minore di 14 anni. Se dal fatto deriva poi una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; da 7 a 15 anni se si tratta di una lesione gravissima. La pena della reclusione da 12 a 24 anni è invece quella prevista se dal fatto commesso ne deriva la morte.
Legge n. 154 del 2001. E’ l’atto normativo più rilevante emanato in soccorso delle donne che subiscono violenza in famiglia, e di riflesso dei loro figli. La legge recante “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari” rafforza la tutela dei soggetti vittime con interventi in ambito sia penale sia civile. La legge interessa i soggetti che, all’interno delle relazioni familiari, subiscono sottomissioni e violenze non solo fisiche ma anche morali quali minacce, intimidazioni, pressioni e molestie psicologiche.
In ambito penale è stato introdotto l’art. 282 bis del codice di procedura penale, il quale prevede che il giudice possa: prescrivere all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non farvi rientro e di non accedervi senza l’autorizzazione; prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti.
In ambito civile la legge ha introdotto gli articoli 342 bis e 342 ter del codice civile (Titolo IX bis “Ordini di protezione contro gli abusi familiari”). Ai sensi dell’art. 342 bis del codice civile, quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 342 ter.
L’art. 342 ter del codice civile prevede che il giudice possa ordinare al coniuge o convivente la cessazione della condotta pregiudizievole e ne possa disporre l’allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da chi fa istanza; il giudice puo’ disporre, inoltre, ove occorra, l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che sostengono e accolgono donne e minori o altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti.
Legge n. 38 del 2009. La violenza di genere nelle relazioni affettive non si esaurisce tuttavia con la separazione formale o giuridica della donna dal partner violento e può assumere ulteriori e complesse forme di maltrattamento che incidono sulla salute fisica e psichica e sulla libertà delle donna come dei suoi figli. A riguardo, è opportuno segnalare la legge n. 38/09 che introduce l’articolo 612 bis del codice penale “atti persecutori”. Viene così istituito il reato per la condotta reiterata di minaccia e molestie, meglio nota come stalking.

[quote font=”0″]Chiediamo il diritto del minore a essere felice! #Mai più violenze![/quote]

Anna Ansalone

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