Servizio Sociale – Il segreto professionale dell’assistente sociale rientra nell’analisi dell’articolo 622 del codice penale rubricato sotto la voce “Rivelazione di segreto professionale” , il legislatore ha voluto tutelare gli interessi dell’utente nella tutela della libertà e sicurezza dei rapporti professionali e della libertà individuale. Secondo la ratio, il professionista in ragione del suo status, viene a conoscenza dei segreti dell’utente ed è tenuto ad assicurarne la riservatezza. La norma punisce il professionista che divulghi, facendola diventare notoria, una notizia appresa in ragione della propria attività. Il delitto è punibile a querela di parte.
La riservatezza per gli Assistenti Sociali
Per gli assistenti sociali, nel 1998 il Cnoas, in sede di approvazione del primo codice deontologico, ne prevedeva il dovere alla riservatezza.
Tale previsione è stata poi confermata dal Cnoas nil 17 luglio 2009 quando entra in vigore, il nuovo codice deontologico.
Il segreto professionale è anche previsto all’articolo 1 della legge n 119/2001
“1. Gli assistenti sociali iscritti all’albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l’obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.
2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall’articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore.
3. Agli assistenti sociali si applicano, altresì, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili”.
Al comma 2 del suddetto articolo 1, la legge consente la facoltà di astenersi dal deporre testimonianza. La legge prevede che gli assistenti sociali non possono “essere obbligati” a deporre come testimoni su quanto conosciuto in ragione della loro professione, salvo che non si rientri nei casi in cui c’è l’obbligo di rendere testimonianza.
Sulle relazioni sociali la riservatezza è complessa
Le relazioni sociali, in sede processuali possono essere utilizzate dalle parti, perchè contenute nei fascicoli processuali,quando esse diventano pareri, hanno valenza endo-procedimentale e in questo caso sono pienamente accessibili.
In tema di attività dell’assistente sociale e segreto professionale, è rilevante una pronuncia del garante circa l’individuazione di rilevanti dati sensibili da parte della pubblica amministrazione, che ha espressamente indicato, che nelle attività di interesse per i Minori(adozioni, vicende giudiziarie ecc.) nei compiti di vigilanza, le predette attività e il trattamento dei dati sensibili è considerato legittimo perchè connesso a una finalità di pubblico interesse.