Servizio Sociale – Accesso agli atti? Il procedimento di accesso ai documenti amministrativi dei servizi sociali. L’accesso è necessario a curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti e ha sempre rispetto per la riservatezza del terzo con particolare attenzione al bilanciamento degli interessi coinvolti.
Le fonti normative del diritto di accesso e di riservatezza
I principi del procedimento per accedere agli atti, è previsto nella legge 241/1990 di cui al DPR n. 184/2006 art 5 e 6, che ne descrivono la tipologia informale e formale e dal quale ne derivano regole ben precise.
L’art 5 del DPR n 184/2006 rubricato come Accesso Informale recita:
1. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell’ articolo 22, comma 5, della legge.
5. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.
6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri l’esistenza di controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.
Trattasi di una modalità semplificata, utilizzabile in assenza di controinteressati, di quei soggetti facilmente individuabili in base alla natura del documento, che dall’esercizio dell’accesso ne vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
L’art 6 del DPR n. 184/2006 rubricato come Procedimento di Accesso Formale dispone:
1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di controinteressati, l’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta.
2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.
3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5.
4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dal comma 2.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne da’ comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
6. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all’unità organizzativa o altro dipendente addetto all’unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
In questo caso i presupposti per l’accesso agli atti, sono ben delineati e dettagliati all’art 38 del DPR n. 445/2000. Il requisito richiesto è quello del diretto interessato, in quanto soddisfa l’interesse proprio, concretezza e attualità in riferimento alla possibilità di agire in giudizio per la tutela della situazione sostanziale vantata.
L’assenza dei tre requisiti, implica l’inammissibilità del’istanza.