La legge 328/00 disegna in modo compiuto il nuovo sistema del welfare mix, anticipando la stessa riforma federalista, ma con un’accentuazione forte delle titolarità pubbliche nel quadro più generale della sussidiarietà orizzontale e con una sottolineatura significativa del ruolo dei Comuni nel contesto della sussidiarietà verticale.
La riforma del titolo V della Costituzione
I nuovi bisogni e le nuove trasformazioni sociali, hanno modificato alcune competenze in materia sociale, dopo meno di due anni dall’emanazione della 328/2000, la riforma del Titolo V della Costituzione ha di fatto, attribuito tutte le competenze in materia di Politiche Sociali, alle Regioni, conservando alla competenza statale la sola, anche se importantissima, funzione di determinare i livelli- essenziali delle prestazioni sociali. Pertanto la legge 328/00, per tutte le competenze diverse da quelle di cui all’articolo 22, resta vigente fino a quando ciascuna Regione non avrà autonomamente legiferato in materia di politiche sociali.
Restano rispetto al passato alcuni punti fermi a garanzia del processo in atto, anche se in un quadro totalmente rinnovato: 1) la riforma del Titolo V della Costituzione salvaguarda e rafforza la funzione centrale dei Comuni nel disegno del nuovo welfare e, quindi, indipendentemente dalla legge 328/00, nessuna legge regionale potrà, modificarne il ruolo; 2) il recepimento nella riforma costituzionale del principio di sussidiarietà dovrebbe fare salvo tutto quanto previsto nella legge 328/00 in materia di partnership tra pubblico e privato sociale. Ovviamente, nell’ambito di queste rinnovate certezze, restano forti punti interrogativi sulle, modalità, di finanziamento futuro delle politiche sociali, tenuto conto che in base al nuovo testo dell’ articolo 119 della Costituzione dovranno essere Regioni e Enti locali a finanziare con risorse proprie le funzioni loro attribuite.
Ruolo delle Regioni e dei Comuni nella materia sociale
E’ del tutto evidente che nelle Regioni dotate, di una maggiore capacità fiscale, si renderanno disponibili maggiori risorse per sostenere meglio, sia quantitativamente che qualitativamente, il proprio sistema regionale dei servizi sociali mentre, laddove le risorse non saranno disponibili in ugual misura, ben difficilmente si potrà assicurare la esigibilità dei diritti sociali di cui all’articolo 38 della Costituzione.
Lo Stato dovrebbe comunque assicurare, attraverso, il riparto dei fondi perequativi, l’erogazione dei servizi essenziali in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale, ma, nella migliore delle ipotesi tale funzione non potrebbe che garantire il livello minimo di partenza di un nuovo sistema che fonderà la sua specificità proprio sulle disuguaglianze regionali. Sarebbe, infatti, ingeneroso non vedere in questo generale processo di riforma anche le grandi chance che ciascun territorio regionale e ciascuna autonomia locale può cogliere in termini di maggiori capacità di governo, di maggiore efficienza ed efficacia della spesa e degli investimenti.