E’ stata adottata dall’Amministrazione Provinciale di Avellino l’Ordinanza prot. 69176, che sancisce, dal 15 novembre 2015 al 15 aprile 2016, l’obbligo per i veicoli circolanti sulle strade provinciali, di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli. L’ordinanza partirà anche a Montoro. La disposizione è disciplinata dall’art. 6 del Codice della Strada, introdotta dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 e applicabile anche per l’art. 7 C.d.S. nei centri abitati. La riforma del 2010, ha introdotto modifiche alla circolazione stradale, chiarendo la definizione degli pneumatici da neve o da ghiaccio, indicati ora come “invernali”, cioè sistemi antisdrucciolevoli alternativi alle catene, noti anche come pneumatici termici, che garantiscono una buona tenuta di strada in presenza di temperature basse.
I veicoli devono essere muniti di questi dispositivi, ma devono anche possedere i sistemi antisdrucciolevoli a bordo degli stessi, in modo da essere impiegati in caso di necessità, quando si verificano precipitazioni nevose o ghiaccio sulla strada. Lo spessore delle gomme deve essere di almeno 1,6 millimetri, anche se la legge consiglia a tutti gli utenti almeno 4 millimetri di battistrada.
In generale, le gomme termiche idonee sono quelle omologate dalla Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche.
Per quanto riguarda il montaggio delle catene, la normativa nazionale non prevede specifiche disposizioni. Si può ricorrere alla Convenzione Internazionale sulla circolazione stradale, conclusa a Vienna nel 1968, dove è specificato che il segnale D,9 “Obbligo di catene” stabilisce che “i veicoli che circolano sulla strada all’inizio della quale esso è posto sono obbligati a circolare con catene per neve almeno sulle due ruote motrici”.
Chi si mette in viaggio senza catene (o senza dispositivi antisdrucciolevoli a bordo o pneumatici da neve) commette una violazione al Codice della strada.
La sanzione varia a seconda che l’utente si trovi dentro al centro abitato o fuori:
– se si trova in un centro abitato, la sanzione amministrativa minima è di 41,00 euro, come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada;
– se invece è fuori dai centri abitati: la sanzione amministrativa minima è di 84,00 euro, come previsto dall’art. 6 commi 4 lett. e) e 14 del Codice della strada.
In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi o di proseguire solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. Quando non è rispettato l’ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 84,00 euro con la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.