Servizio Sociale – Tutela del minore. Il concetto giuridico di tutela si compone di due accezioni: una restrittiva, attraverso la quale il termine indica l’istituto giuridico per cui un minore orfano o privi di genitori capaci di esercitare la potestà genitoriale, viene affidato a un tutore che lo rappresenta nel compimento di atti di rilievo e ne amministra i beni, l’altra estensiva dove indica la difesa e la protezione.
Il diritto alla Tutela
La tutela dei minori è prevista dall’articolo 343 del codice civile, uno dei presupposti è l’essere orfani, conseguente la morte dei genitori. Come si avvia il procedimento?
L’avvio alla tutela, è data dall’ufficiale di Stato Civile, il notaio, il cancelliere o i parenti prossimi al minore, nei casi disposti dal 345, devono dare notizia al giudice tutelare dei fatti da cui deriva la necessità di provvedere. Il tutore viene nominato immediatamente dal giudice tutelare che ne segue i criteri di scelta determinati all’art 348 cc.
Le diverse modalità di tutela e affidamento del minore
La tutela del minore va attribuita secondo un ordine ben preciso e si distingue in Volontaria quando il giudice nomina la persona designata dal genitore ultimo che ha esercitato la potestà; legittima quando essa è affidata a un parente prossimo o a un affine; dativa quando è affidata dal giudice ad altre persone; assistenziale quando è affidato a un ente assistenziale.
Qualora il minore non abbia parenti, l’istituto può essere deferito dal giudice tutelare ai servizi sociali del Comune dove ha domicilio il minore. In tal caso l’amministrazione delega un funzionario dedito ad esercitare le funzioni di tutore art. 360 c c.
Una volta nominato il tutore, nomina gratuita e irrinunciabile, il giudice mantiene sempre le direttive sugli atti compiuti dal tutore e sull’educazione permanente del minore.