Stalking l’ammonimento del questore. Il legislatore nell’esigenza di dare risposte veloci ed efficaci alla richiesta di tutela della vittima di stalking, ha previsto un procedimento amministrativo di pubblica sicurezza con finalità preventive e cautelari, l’Ammonimento del Questore.
L’art 8 del dl.n.11/2009 stabilisce che fino al momento in cui è proposta la querela, la persona offesa del reato di atti persecutori può esporre i fatti alla pubblica sicurezza, avanzando richiesta al Questore di ammonire l’autore della condotta.
Perché l’ammonimento nei casi di stalking?
Questa misura appare un anticipazione della tutela della persona offesa, la quale senza attendere le lungaggini di un procedimento penale, può ottenere con rapidità l’intervento di pubblica sicurezza. Lo scopo pratico dell’ammonimento è quello di prevenire la consumazione del reato, dissuadendo il persecutore dal compimento di nuovi atti, con lo specifico invito a interrompere le condotte denunciate, posto che la loro reiterazione porterebbe il comportamento oltre la soglia della rilevanza penale. Dinanzi alla fondatezza del reato, il Questore prenderà sommarie informazioni per emettere il provvedimento, cioè l’ammonizione orale al soggetto con l’invito a tenere una condotta conforme alla legge.
Dall’ammonimento viene redatto un processo verbale, una copia del quale è consegnata sia all’istante che all’ammonito, ciò non comporta la presenza di un difensore.
Al questore è inoltre demandata a fronte della particolare aggressività degli atti la valutazione sulla necessità di adottare provvedimenti restrittivi in materia di armi e munizioni.
Attesa la natura amministrativa del provvedimento, avverso la sua pronuncia, ovvero al suo diniego è unicamente previsto un ricorso in sede di giustizia amministrativa. L’articolo art 8 del dl.n.11/2009 prevede un aumento di pena e la procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso da persona già ammonita, sopratutto se i fatti in questione sono eseguiti contro la stessa persona con la stessa condotta persecutoria. Il reato di atti persecutori è un delitto contro la libertà morale punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, soggetto ad un termine di prescrizione di 6 anni, il rato è procedibile a querela della persona offesa con le eccezioni in proroga se perseguibile d’ufficio.