Sociale, l’intervento del giudice nei casi di maltrattamento e di abuso

Quale livello penale quale civile

adv

Servizio Sociale – L’intervento del giudice nei casi di maltrattamento e di abuso: il livello penale e quello civile.

I casi di violenza intrafamiliare e abuso sono un fenomeno da tempo  in aumento che hanno visto una ampia protezione nel nostro sistema giudiziario. Perciò, oltre al sistema di protezione sociale, quando si parla di abuso all’infanzia occorre considerare anche il ruolo del giudice.

Il sistema giudiziario nei casi di abusi sui minori

Il sistema giudiziario di solito si occupa dell’abuso sul bambino quando esso è già avvenuto. In questo caso l’intervento ha principalmente uno scopo repressivo, e cioè quello di individuare il colpevole del reato e di punirlo. Ma l’intervento del giudice può anche avvenire in presenza di una situazione di pericolo o di rischio, quando un reato non è stato ancora commesso. In questo caso esso ha un carattere di intervento preventivo. Nel primo caso la competenza è del giudice penale; nel secondo caso invece la competenza è del giudice minorile.

Al giudice minorile fanno riferimento i centri specializzati nella diagnosi e cura del bambino maltrattato. Molto spesso però la situazione di rischio di cui si occupa il giudice minorile dura da parecchio tempo, e può essere essa stessa un reato. Vi sono allora problemi di coordinamento fra giudice minorile e giudice penale, e, come è facile rilevare, non sempre gli obiettivi coincidono. Vediamo quindi di esaminare separatamente i due “interventi”.

L’intervento a livello del sistema penale

I termini “violenza all’infanzia”, “abuso all’infanzia”, non hanno in diritto penale un significato giuridico loro proprio. Non si tratta cioè di termini legali utilizzati dal codice penale. In effetti, il codice penale attuale è stato promulgato negli Anni ’30, e quindi non è più adeguato al fenomeno dell’abuso all’infanzia come oggi si presenta. Nel codice penale numerosi reati riguardano indirettamente l’abuso all’infanzia (omicidio, lesioni volontarie, violenza sessuale, ecc.).

Più direttamente invece l‘abuso è considerato da tre reati per così dire “minori”, e cioè puniti meno gravemente. Si tratta del reato di maltrattamenti (art. 572 C.P.); del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 C.P.); del reato di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 C.P.). Tutti questi reati sono collocati in quella parte del Codice penale che riguarda i delitti contro l’assistenza familiare, e cioè quei comportamenti contrari al dovere di assistenza e aiuto verso i membri più deboli della famiglia.

Il reato di maltrattamenti consiste nel fatto di maltrattare una persona della famiglia o un minore degli anni quattordici o una persona affidata per ragioni di educazione o istruzione. Non è quindi specifico per l’abuso all’infanzia.

Con il termine “maltrattare” la legge intende un comportamento prolungato nel tempo, che determina un regime di sopraffazione provocando alla vittima una profonda sofferenza morale. Singoli comportamenti (ad esempio parole offensive, percosse, lesioni) non costituiscono il delitto di maltrattamenti, ma sono puniti dalle norme generali.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare punisce chi non provvede agli obblighi di mantenimento verso i figli minori ed il coniuge. Anch’esso dunque non è specifico per l’abuso all’infanzia, ed è punito con una pena molto lieve.

Infine, il reato di abuso dei mezzi di correzione riguarda il comportamento di chi eccede nelle punizioni date al figlio o all’allievo e cagiona con il suo eccesso il pericolo di una malattia. Si tratta di un reato di cui tutti chiedono l’abolizione, perché indirettamente permette le punizioni corporali e la violenza “a scopo educativo”.

Anche gli altri reati sono oggetto di forti critiche, e da alcuni anni sono numerosi i progetti di legge diretti a migliorare la tutela penale dei minori abusati. Va sottolineato che di recente, con l’approvazione della legge 15.2.96 n. 66 che detta norme contro la violenza sessuale, sono state introdotte importanti modifiche relativamente a questo tipo di abuso all’infanzia. È tuttavia troppo presto per poter valutare i primi effetti delle nuove norme, che comunque non sono state emanate espressamente per i minori.

 L’intervento a livello civile

La competenza civile del Tribunale per i minorenni costituisce il perno del sistema di protezione giudiziaria dell’infanzia. Gli interventi in caso di abuso si attuano principalmente attraverso limitazioni alla potestà dei genitori; prescrizioni di comportamento; affidamento del bambino a parenti;

affidamento al servizio sociale; affidamento familiare. Nei casi più gravi il Tribunale può dichiarare il bambino in stato di abbandono e affidarlo in adozione a un’altra famiglia. L’adozione è in questo caso irrevocabile. Queste competenze sono state attribuite al Tribunale da leggi successive.

Legge adozione e affidamento

La più recente è la legge 4.5.1983 n.184 sull’adozione e l’affidamento. Questa legge stabilisce che “il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia” (art.1). Quando il minore è privo di un ambiente familiare idoneo, può essere collocato in affidamento familiare (art.2). L’affidamento familiare è disposto dai servizi dell’ente locale (Comune), e deve avvenire col consenso dei genitori.

I rapporti fra il minore ed i suoi genitori devono essere facilitati, e deve essere favorito il reinserimento nella famiglia di origine. Può accadere che i genitori rifiutino di accettare l’affidamento familiare del figlio. In questo caso il Tribunale per i minorenni può autorizzare ugualmente l’affidamento.

In effetti, nei casi di abuso all’infanzia non è frequente che i genitori accettino l’affidamento familiare. Essi anzi tendono a rifiutare l’intervento dei Servizi non appena si comincia a parlare di affidamento. È questa una situazione in cui molto spesso i Servizi chiedono l’intervento del Tribunale, perché l’affidamento sia ordinato contro la volontà dei genitori. Si tratta dei casi nei quali la prognosi di cura per la famiglia maltrattante è stata negativa e non si vede altra soluzione per il minore.

Molto diverso dall’affidamento familiare è l’affidamento a scopo di adozione dei minori in abbandono. Questo affidamento può avvenire solo per i minori che il Tribunale per i minorenni ha dichiarato in situazione di abbandono, e prelude all’adozione legittimante, che ha luogo dopo un anno ed è irrevocabile.

Anche questo intervento è disciplinato dalla legge n. 184/1983. Un minore è considerato in situazione di abbandono quando è “privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio”. È importante notare che “non sussiste causa di forza maggiore quando i genitori o parenti rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali, e il rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice” (art.8).

Questa nozione di abbandono fa pensare a un genitore dal comportamento passivo, quasi che, tra le possibili forme di abuso all’infanzia, solo la negligenza e la trascuratezza possano costituire causa di affidamento in vista di adozione. In realtà, può essere considerato in stato di abbandono anche un minore che vive in casa dei genitori.

Dice infatti un’importante sentenza che “la situazione di abbandono da parte di un genitore non postula necessariamente l’assenza del genitore stesso, ma è configurabile anche quando egli sia presente ma lasci il figlio privo della indispensabile assistenza morale e materiale, e quindi a maggior ragione quando egli costituisca un pericolo per la sua integrità fisica e psichica” (Cass., 1986, n.7427).

Anche la violenza fisica, quella psicologica e quella sessuale possono dunque, nei casi più gravi, portare alla dichiarazione di stato di abbandono e all’adozione. Molto spesso i Tribunali per i minorenni per tutelare il minore ma nel contempo aiutare i genitori a realizzare migliori relazioni familiari assoggettano il genitore a prescrizioni di comportamento, come ad esempio quella di accettare l’intervento dei Servizi e il loro controllo sulla situazione del minore. È questo, come avevamo visto, il caso della terapia coatta.

LEGGI ANCHE

La Cisl FP, il Confederale delle Politiche Sociali e il Coordinamento dei Piani di Zona incontrano il CDA dell’Azienda Consortile Agorà S10

Si è tenuto a Palomonte presso l’azienda Consortile Agorà S10 l’incontro tra delegati sindacali della Cisl FP e i sindaci delegati al Consiglio, per...

Assistenti Sociali Campania: insediato il nuovo consiglio dell’ordine. Gilda Panico confermata Presidente

Nella mattinata odierna si è insediato il nuovo consiglio dell'ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania. Dopo le elezioni online dello scorso 27 e 28...

Elezioni Assistenti sociali Campania: si vota il 27-28 ottobre online

Il prossimo 27 ottobre prenderanno avvio le operazioni di voto per l’elezione del NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania con modalità telematiche,...

5 modi per aumentare la pensione

Il valore della pensione che spetterà a chi oggi è ancora impegnato come forza lavoro e versa i contributi INPS dipendono non solo dai...

Mercato immobiliare: tutto quello che c’è da sapere per acquistare casa a Londra

Gli italiani amano capitalizzare sul “mattone”, perché, oltre ad essere un investimento sicuro, nel lungo tempo porta sempre dei profitti. Da qualche anno, tuttavia,...

5 modi per proteggere i tuoi bitcoin dai cybercriminali nel 2022

Oggi viviamo in un mondo sempre più connesso e digitalizzato, in cui, la portata del crimine informatico è diventato un fattore di rischio molto...

Napoli, convegno sulla «Mediazione penale e mediazione minorile» promosso dal garante Ciambriello

Si è tenuto netta giornata di oggi presso la sala Auditorium - isola C3 del centro direzionale di Napoli, il convegno "Mediazione Penale e...

Bonus barriere architettoniche fino al 75%: chi può richiederlo?

Per coloro i quali non ne fossero ancora a conoscenza, tra le decine di bonus introdotti dalla nuova Legge di Bilancio, dal 1 Gennaio...

Sport invernali, come migliorare le performance con la corretta idratazione

Milano, 21 febbraio 2022 – Gli amanti degli sport invernali si sa, non si fanno di certo fermare da ambienti ostili e pochi gradi...

Recovery Plan, struttura e strategia del Piano di Rilancio italiano

Approvato da circa un mese il Regolamento di Governance del Recovery Fund dal Parlamento Europeo, l’Italia sta approntando con scadenza fine aprile il proprio...

Dazn, tanto sport a 19.99 euro al mese: la Pirateria è ora spalle al muro

Dazn sfida la pirateria con una super offerta. Sono anni che lo Stato Italiano ci prova, anzi decenni, ma mai nulla è cambiato. La...

Sconti, codici promo e bonus: come gli italiani risparmiano sul web

Gli italiani sono sempre più propensi agli acquisti e all’adesione ai servizi online. Secondo le recenti stime dell’Osservatorio Multicanalità, promosso dalla School of Management...

Prezzo petrolio, lo scenario previsto per il prossimo anno

La situazione estremamente delicata che si riferisce all’incremento dei prezzi delle materie prime per colpa dell’inflazione, ha coinvolto, come si poteva d’altra parte largamente...

Pil italiano in crescita del 5,6%, ma il debito pubblico sfiora i 2700 miliardi

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) del Belpaese viene stimato al 5,6% per quest’anno: trattasi di un rimbalzo rispetto al meno nove registrato nell’infausto 2020....

Pubblica Amministrazione, in arrivo 25 mila assunzioni

E’ stato varato sotto la regia di Draghi e Brunetta il decreto per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Saranno circa 25mila le unità che...