MONTORO – Due importanti ordinanze sono state emanate, nella giornata odierna, dall’Amministrazione Comunale.
La prima riguarda il “TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI SULLE STRADE E LUOGHI PUBBLICHE”. L’ordinanza del 22 aprile 2016, nr. 75, ORDINA tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade pubbliche situate nel territorio del Comune di Montoro che dovranno provvedere a:
- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocavo restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante.
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale e/o che nascondono e/o limitano la visibilità di segnali stradali, della pubblica illuminazione o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità della strada.
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
- Eseguire i lavori di coltivazione dei fondi, opere edili, stradali o di altra origine evitando l’apporto o lo spargimento di fango o di detriti sulla sede stradale, anche a mezzo di ruote dei veicoli provenienti da accessi e da aree limitrofe; adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latistanti le strade dovranno essere eseguiti entro 15 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza.
La seconda ordinanza, nr. 76 del 22 aprile 2016, riguarda la “Prevenzione incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi”.
Il Comune ordina a TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:
1. I proprietari e possessori a qualsiasi titolo, di aree libere, all’interno e/o all’esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, al diserbo ed alla pulizia dell’area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l’igiene e la pubblica incolumità;
2. al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche…) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri;
3. al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
4. Gli Enti interessati (ANAS, Provincia, Enel, Telecom, Consorzio di Bonifica, le Società di gestione delle Ferrovie, devono provvedere al decespugliamento e alla rimozione di vegetazione erbacea e/o arbustiva e di eventuali rifiuti presenti lungo le area, i cigli e le scarpate di loro competenza nonché lungo i sentieri di accesso ad aree di loro competenza, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
5. Le attività di prevenzione incendi di cui sopra, non dovranno comportare l’alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco.
QUI —–> Le ordinanze complete