Il diritto d’autore è la posizione giuridica soggettiva dell’autore di un’opera dell’ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e diverse convenzioni internazionali riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento, ed in ogni caso il diritto ad essere indicato come tale anche quando abbia alienato le facoltà di sfruttamento economico (diritto morale d’autore). In particolare, il diritto d’autore è una figura propria degli} ordinamenti di civil law (tra i quali l’Italia), laddove in quelli di common law esiste l’istituto del “copyright”.
Il diritto d’autore italiano
Il diritto d’autore italiano, similmente a quanto avviene in ambito internazionale ed in altri ordinamenti, è quella branca dell’ordinamento giuridico italiano che disciplina l’attribuzione di un insieme di facoltà a colui che realizza un’opera dell’ingegno di carattere creativo, con l’intento di riservargli diritti morali ed economici. È disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile.
Al momento della sua emanazione, la legge n. 633 era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna. Nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in più occasioni, in recepimento, tra l’altro, di diverse disposizioni comunitarie, oltre che in adeguamento al dettato della successiva Costituzione repubblicana, l’impianto, tuttavia, è rimasto sostanzialmente invariato.
La creazione dell’opera e diritto sul lavoro intellettuale
Il diritto nasce al momento della creazione dell’opera, che il codice civile italiano identifica in una «particolare espressione del lavoro intellettuale». Quindi è dall’atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell’opera (a differenza del brevetto industriale e dei modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva). Tuttavia, tali forme di pubblicazione costituiscono una manifesta e facilmente dimostrabile attribuzione della paternità (specie in caso di controversia).
L’autore ha la facoltà (positiva) di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa facoltà discende non tanto dall’esistenza del diritto d’autore, ma piuttosto dal riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata. Ciò che il diritto d’autore riconosce al creatore di un’opera sono invece una serie di facoltà esclusive (ovvero negative), per impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria opera. La legge riconosce in particolare le seguenti facoltà esclusive:
- Pubblicazione;
- Riproduzione;
- Trascrizione;
Esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico; Comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza,compresa la sua messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento scelti individualmente (on demand);
- Distribuzione;
- Traduzione e/o elaborazione;
- Vendita; Noleggio e prestito.
Tutti i predetti diritti sono indipendenti l’uno dall’altro: l’esercizio di uno non esclude l’esercizio di tutti gli altri. Inoltre tali diritti riguardano sia l’opera nel suo insieme, sia in ciascuna delle sue parti. Il diritto consiste di due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto patrimoniale.