DDL Cirinnà, domani il Senato voterà la costituzionalità

Unioni civili? Da domani il ddl Cirinnà sulle “unioni civili e le adozioni per le coppie omosessuali” sarà discusso in Senato. Si voterà sulla costituzionalità, in ballo la maggioranza della colazione. Dopo l’after family day, al circo massimo, moltissime sono state le critiche al governo Renzi. Tutto il mondo cattolico sta facendo pressing sul presidente del Consiglio Matteo Renzi. Domani il Senato voterà le pregiudiziali di costituzionalità e le richieste di rinvio dello stesso in commissione.

Cosa prevede il ddl Cirinnà? Il progetto di legge è composto da due Capi: nel primo viene trattato il tema delle unioni civili formate da persone dello stesso sesso, nel secondo invece viene trattato il tema della famiglia di fatto, che è formata naturalmente anche da persone di sesso diverso.

Di seguito due stralci del DDL

Art 1 (Unioni civili)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) la minore età salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall’articolo 84 del codice civile;

c) l’interdizione per infermità di mente; si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice civile;

d)la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 87 del codice civile; si applicano le disposizioni dell’articolo 87 codice civile;

e) la condanna di cui all’articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68  nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile.

5. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

6. Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell’unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Art.9 (Reciproca assistenza)

1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.

2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

3. Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

 

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