Coronavirus, arriva la circolare per definire i “lavoratori fragili”

Ecco chi sono gli enti competenti a formulare tale definizione

Arriva la nuova circolare interministeriale che definisce chi sono i lavoratori fragili. Il documento, firmato dai Ministeri del Lavoro e della Salute, esplicita: “Il concetto di fragilità va dunque individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.”  Non è sufficiente solamente il fattore età, cioè essere over 55, come erroneamente circolato nelle ultime settimane.

Le condizioni più rischiose

La definizione scaturisce dai dati prodotti dai periodici report sulla sorveglianza epidemiologica a cura dell’Istituto di Superiore di Sanità, nonché da quelli derivanti dall’analisi secondarie sulle cartelle cliniche delle persone decedute:

  • Circa il 96% dei deceduti presentava un’ulteriore patologia, tra questi il 13,9% ne presentava una sola; il 20,4% due comorbilità, mentre il 61,9 % tre o più – in genere malattie cronico-degenerative ai danni dell’apparato cardiovascolare, respiratorio, renale, nonché malattie dismetaboliche;
  • La maggior incidenza della mortalità con l’aumento dell’età è dovuta semplicemente alla presenza di più malattie in simultanea;
  • Oltre alle situazioni descritte, anche patologie oncologiche e quelle a carico del sistema immunitario incidono in maniera significativa sulla mortalità, in tali casi non sempre legata all’invecchiamento anagrafico.

Come attestare la “fragilità”

Ogni datore di lavoro, su richiesta di dipendenti con patologie tra quelle sopra menzionate, è obbligato ad attivare le adeguate misure di sorveglianza sanitaria. Tale monitoraggio può avvenire sottoponendo il lavoratore a visita con il medico competente, se presente; altrimenti, il dipendente può svolgere la propria visita sanitaria presso ASL, Inail oppure i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

In sede di controllo, il datore di lavoro dovrà descrivere minuziosamente la mansione e i luoghi lavorativi del paziente in esame, nonché fornire l’integrazione al documento unico di valutazione con le misure anti-contagio. All’esito della valutazione, il medico esprimerà, in primo luogo, soluzioni maggiormente cautelative a favore del/della dipendente; in assenza di soluzioni alternative, invece, si delibererà la temporanea inidoneità, con la prescrizione di visita periodica per verificare la persistenza di tale stato.

Arriva chiarezza per il mondo della scuola.
La circolare è stata aggiornata, con particolare “riferimento” ai docenti fragili (non si recheranno in classe), che si potrà iniziare a quantificare, insieme a quello dei relativi supplenti. Infatti, già negli ultimi giorni si erano generate diverse incertezze su chi potesse essere temporaneamente non idoneo al lavoro.

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