È giunta nella tarda sera di ieri la firma del Capo dello Stato Sergio Mattarella sul “decreto – riaperture”. La novità più importante nel testo definitivo è il rilascio del certificato verde anche a chi abbia ricevuto soltanto la prima dose. Il documento sarà valido dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione sino alla data stabilita per il “richiamo”, nel caso di doppia dose. L’attestazione sarà consegnata anche a chi completerà il ciclo vaccinale (una o due dosi, in base al siero ricevuto) e sarà valida dalla data della seconda inoculazione fino ai successivi nove mesi. Su questo aspetto, si sono rivelate fondate le indiscrezioni giornalistiche, circolate dal momento successivo al termine del Consiglio dei Ministri.
Al momento, tale documento occorre per visitare i propri familiari nelle RSA e, dal 15 giugno, per partecipare ai ricevimenti, così come si sta ipotizzando la possibilità di esibirlo per altri eventi quali concerti o ingressi in discoteca. Frattanto che arrivi il green pass europeo, la Regione Lazio sta iniziando già a rilasciarlo ai propri vaccinati, che possono ottenerlo con l’accesso, tramite Spid, al fascicolo sanitario elettronico. L’ente regionale si è già dunque mosso, mentre il Ministero della Salute ancora non ha indicato le specifiche e il Garante della Privacy ha mosso dei rilievi per il suo rilascio ai guariti dal virus.
Oltre al green pass, l’esecutivo ha allentato in maniera significativa le restrizioni per la ristorazione, consentendone lo svolgimento sia all’aperto che al chiuso dal 1°giugno, nei limiti degli orari imposti dal coprifuoco.
Insieme all’allargamento dell’attività ristorativa e alle nuove condizioni per il green pass, il nuovo decreto si occupa anche di ridefinire i criteri per i colori.
- “Zona bianca”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
- “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
- Zona arancione”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella definizione di “zona gialla” e “zona rossa”.
- “Zona rossa”: le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.».