Nelle ultime ore sul parlamento si è alzata una polemica riguardo alla pensione di reversibilità, il ministro Poletti si difende: «La polemica sulle pensioni di reversibilità è totalmente infondata. Forse c’è chi cerca una visibilità e prova a inventare un problema che non c’è per poi poter dire di averlo risolto.”
Risponde alla replica, il segretario generale della CGIL:” Il Governo vuole far cassa sulla pelle delle vedove, rimodulando la pensione di reversibilità. È questo l’allarme lanciato da Ivan Pedretti che su un noto giornale denuncia l’arrivo di un disegno di legge delega del Governo alla commissione lavoro della Camera, contenente un punto che andrebbe ad incidere appunto sul diritto alla pensione di reversibilità. Ad essere colpite, saranno soprattutto le donne, principali beneficiarie della prestazione in quanto aventi un’età media più alta rispetto agli uomini. Donne che sarebbero – afferma Pedretti “doppiamente colpite” perché oggi hanno una pensione media inferiore a quella degli uomini e che “in futuro rischiano di impoverirsi ulteriormente”.
Quali sono i beneficiari della reversibilità?
Il coniuge separato, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di separazione; se il coniuge è separato con “addebito” (cioè per colpa), solo se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto;
il coniuge divorziato, se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di divorzio.
Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell’unica quota di reversibilità tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato è stabilita dall’autorità giudiziaria con motivata sentenza su istanza delle parti interessate. In caso di morte di uno dei due coniugi titolari della pensione di reversibilità, al coniuge sopravvissuto viene attribuita la quota intera.
In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata, una tantum, una somma pari a 26 volte l’importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.
2. i figli
(legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti):
minori di 18 anni;
studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto.
3. i nipoti, che la Corte Costituzionale ha equiparato ai figli legittimati includendoli tra i destinatari della pensione di reversibilità, purché di età inferiore ai 18 anni e a carico del dante causa, anche se non formalmente affidati allo stesso.
4. i genitori(in mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti):
con almeno 65 anni di età;
non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
a carico del dante causa al momento del decesso.
5. i fratelli celibi e le sorelle nubili (in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori):
inabili al lavoro;
a carico del lavoratore defunto;
La condizione “a carico” si configura come uno stato di bisogno determinato dalla non autosufficienza economica e dal mantenimento abituale da parte del dante causa quando il superstite percepisce un reddito non superiore all’importo del trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%.