Dichiarazione dei redditi, detrazione dei servizi assistenza ai non autosufficienti

Detrarre le spese per la badante? Vedi come fare

Se quest’anno hai usufruito dell’assistente familiare vicino a una persona non autosufficiente, c’è la possibilità di richiedere una detrazione sulla dichiarazione dei redditi pari.

Al 19 per cento, per le spese sostenute per badanti o assistenti familiari, nei casi in cui sono affetti da patologie e non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, questo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro annuali.Nel limite di reddito di euro 40.000 deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Chi sono i non autosufficienti?

Sono considerati non autosufficienti tutte quelle persone che nel compimento degli atti della vita quotidiana necessitano di sorveglianza continuativa o sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti; espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;deambulazione; indossare gli indumenti.  Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie. (Circolare 03.01.2005 n. 2, risposta 4). La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.

Quali spese è possibile detrarre?

Le spese ammissibili sono:

La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’ assistenza personale (ad esempio per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.

La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da: una casa di cura o di riposo (Risoluzione 22.10.2008 n. 397);- una cooperativa di servizi (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 8);- un’agenzia interinale.- La detrazione non spetta per: le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale- diverso dagli addetti all’assistenza personale; i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUIR-

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100. Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100 deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza.

La detrazione spetta sulla parte di spesa non rimborsata. E’ necessario conservare controllare la  documentazione che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo. Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da: una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante (Circolare 16.03.2005 n. 10, risposta 10.8); una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso;- un’agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli indicati nell’art. 433 c.c.