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Quando l’assistente sociale ha l’obbligo della segnalazione all’autorità giudiziaria minorile?

Quando l’assistente sociale ha l’obbligo della segnalazione all’autorità giudiziaria minorile? I servizi Sociali hanno nel proprio mandato istituzionale, la funzione di attivarsi autonomamente,  nei confronti di minorenni che versino in situazione di pregiudizio, anche solo potenziale.

Tutti i servizi sociali hanno l’obbligo di procedere alla segnalazione quando – vengono a conoscenza che un minorenne si trova in situazione di abbandono. In quale situazione va segnalato il caso all’autorità giudiziaria?

L’obbligo di segnalazione quando:

– hanno collocato in luogo sicuro un minore moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione (art. 403 C.C.).

– hanno notizia di un minore che esercita la prostituzione

– hanno notizia di un minore, straniero, privi di assistenza, vittima dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio in generale i servizi sociali e sanitari devono procedere ad una segnalazione quando vengono a conoscenza di un pregiudizio grave o di un pericolo serio di pregiudizio relativi ad un minorenne, per rimuovere i quali non bastano gli interventi sociali e sanitari e occorre un provvedimento che incida sulla potestà dei genitori.

Il provv. può disporre – l’allontanamento del figlio (o dei genitori o dei conviventi dalla residenza familiare)

– la decadenza dei genitori dalla potestà sul figlio

– la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio

– la regolamentazione della potestà divisa dei genitori – l’imposizione di prescrizioni affinché i genitori tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole. Le forme di aiuto, per il minore, in sostituzione della famiglia biologica:

– affidamento residenziale

– casa famiglia

– comunità educativa

– inserimento in famiglia adottiva

– interrompe i rapporti con la famiglia di origine, ed è irreversibile, terminati i vari gradi di giudizio (Tribunale per i Minorenni, Corte d’Appello sezione Minorenni, Corte di Cassazione).

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