Il tema relativo al segreto professionale o d’ufficio degli assistenti sociali con le sue implicazioni, ha costituito e costituisce ancora uno dei problemi che maggiormente ha interessato l’intera categoria professionale anche per le responsabilità che, sul piano penalistico, possono ricadere su chi lo violasse.
La legge 675/96, nota come legge sulla privacy, disciplina garanzie sulla gestione delle informazioni personali.
Nello specifico, all’art. 1, comma 1, “garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà f siche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione”.
Per definizione, si sottolinea il diritto individuale alla protezione dei dati personali, affermando che “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati che lo riguardano”.
Tale definizione semplifica il quadro di riferimento legato all’ambito di applicazione delle disposizioni normative, in quanto rende applicabili i principi di tutela in tutte le circostanze
in cui chiunque, per qualsiasi fine, tratta dati personali di chiunque altro.
Il diritto garantito della protezione dei dati personali, obbliga i soggetti che li trattano, a garantirne la protezione.
Appare importante richiamare la disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 2 che dispone che il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela
dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo nel rispetto dei principi di armonizzazione, semplificazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Per gli assistenti sociali l’obbligo al segreto professionale è contemplato in questo articolo:
Art. 1. – Obbligo del segreto professionale.
1. Gli assistenti sociali iscritti all’albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l’obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.
2.Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall’articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore.
3. Agli assistenti sociali si applicano, altresì, tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili.
Quando si può violare il segreto professionale?
Il primo, “Rivelazione di segreto professionale.” è disciplinato dall’art. 622 del codice penale che detta:
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamíla( euro30) a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, meglio conosciuta come la legge sulla privacy,impone alcune incombenze, molte delle quali peraltro già contemplate dal Codice Deontologico e dal Codice Penale, riguardanti il segreto professionale.
L’assistente sociale deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione, nonché sulle prestazioni effettuate o da effettuare.
Deve tutelare la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante gli utenti e, nella compilazione e trasmissione di ogni atto, deve garantire la tutela della segretezza.
Anche nella collaborazione alla costituzione di banche di dati deve assicurarsi della tutela della riservatezza.
Il segreto professionale, assoluto e inderogabile nella sua sacralità come visto già nel Giuramento di Ippocrate, rappresenta anche negli ordinamenti moderni un fondamentale obbligo sia etico che giuridico: la violazione del segreto professionale è penalmente sanzionata dagli articoli 622 e 326 del Codice Penale. E, quindi, si dovrà, dunque, aver cura ad attuare tutte quelle procedure atte a salvaguardare la privacy del cittadino utente.
Il segreto professionale è l’obbligo a non rivelare le informazioni aventi natura di segreto, apprese all’interno del rapporto fiduciario.
Ha un fondamento:
Etico, perché legato al rispetto della persona;
Deontologico, sancito come norma di comportamento professionale nel Codice Deontologico con un forte richiamo ad un obbligo di riservatezza;
Giuridico, in quanto sancito dagli artt. 200 e 622 del c.p., dalla Legge 675/96 sulla privacy e dalla Legge del 3 aprile 2001 n. 119 (legge specifica per gli assistenti sociali). Ne deriva che il segreto tende a proteggere la riservatezza dell’individuo.
Nel campo del servizio sociale le notizie date dagli utenti non devono essere propagate. Il mancato rispetto della riservatezza è punibile a querela della persona offesa, ed è importante sottolineare che, perché sia reato, e quindi punibile, occorre:
la querela della persona offesa; senza giusta causa, per cui si presuppone che ci sia una giusta causa, cioè quando
ci sono interessi maggiori rispetto a quelli tutelati dal segreto professionale; se dal fatto può derivare nocumento, cioè pregiudizio, un danno ingiusto cioè contrario al diritto, arrecato al soggetto.