Il provvedimento è stato depositato questa mattina. La Corte di Appello ha riconosciuto l’incompatibilità di De Luca per il doppio incarico di primo cittadino e viceministro del governo Letta. I giudici di secondo grado hanno confermato l’ordinanza del Tribunale che ne ha dichiarato, in primo grado la decadenza.
Vincenzo De Luca, grintoso sindaco di Salerno era stato condannato in primo grado per incompatibilità tra le cariche di Viceministro dei trasporti, e Sindaco di Salerno durante il governo di Enrico letta. Ora la sentenza della Corte d’appello ne sancisce la decadenza. Vincenzo de Luca era stato nominato viceministro il 3 maggio 2013 dall’allora presidente del consiglio Enrico Letta, carica durata fino al febbraio 2014. A denunciare tale incompatibilità del sindaco erano stati i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Cioffi e Pisano.
Il 21 gennaio 2014 il tribunale di Salerno accoglie il ricorso presentato dal Movimento 5 Stelle, dichiarando Vincenzo de Luca incompatibile e decaduto con effetto retroattivo a partire dal 3 maggio 2013, data in cui è diventato sottosegretario. Al cospetto di una ordinanza, sia pure di primo grado (il ricorso in appello di De Luca sospende l’applicazione). Oggi la Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado sulla decadenza di De Luca.L’ex sindaco è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.Vincenzo De Luca dal suo profilo facebook. Esprimo la mia soddisfazione per la sentenza della Corte d’Appello che, stabilendo la “decadenza”, consente la continuità dell’attività amministrativa, evitando la nomina del Commissario e lo scioglimento del Consiglio. Questo mi lascia pienamente libero di sviluppare la mia iniziativa in vista delle primarie per la Regione Campania. Sul piano del diritto, procederemo all’immediato ricorso in Cassazione, contro una sentenza che – essendo fra l’altro cessata da un anno la materia del contendere – propone un giudizio di merito, in tema di incompatibilità, che ci vede in totale dissenso. Al di là di valutazioni più sostanziali, non si comprende la decadenza dalla carica elettiva e precedente, rispetto a un incarico non elettivo e successivo. Attenderemo con serenità la pronuncia della Cassazione.