Regione Campania, in attuazione della Legge R. n.13 del 9 novembre 2015, ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 28 dicembre 2015, un avviso pubblico per la concessione di borse di studio per i figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle~ore 13,00 del 27 gennaio 2016.
Gli interessati possono rivolgersi alle sedi Cisl presenti sul territorio Irpino per la compilazione gratuita della richiesta della Borsa di studio e del Modello ISEE necessario per l’inoltro della pratica.
Requisiti richiesti
Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al Fondo previsto dall’articolo 2, i figli di genitori deceduti per incidenti mortali sul lavoro, verificatisi anche in itinere come previsto dall’articolo 12
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144) in possesso dei seguenti requisiti:
a) status di figlio di un genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;
b) età non superiore a ventotto anni;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 66 del 10 Novembre 2015
c) genitore residente, al momento del decesso, in uno dei comuni della regione Campania;
d) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e
grado, Università o corso di formazione professionale;
e) reddito del nucleo familiare, accertato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)) non superiore a quanto indicato annualmente dalla Giunta regionale;
f) nei casi in cui la vittima risulti sprovvista della copertura assicurativa obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Art. 4 (Spese finanziabili)
1. Le risorse del Fondo sono destinate al rimborso delle spese sostenute e documentate per
l’iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, alle scuole di ogni ordine
e grado, pubbliche, paritarie e private legalmente riconosciute, le università ed i corsi di formazione
professionale, di seguito indicate:
a) tasse di iscrizione;
b) rette di frequenza;
c) acquisto dei libri di testo;
d) acquisto di ausili scolastici per i diversamente abili secondo quanto previsto dall’articolo
13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate);
e) servizio mensa;
f) abbonamento per uso scolastico al servizio di trasporto pubblico.
2. Sono rimborsabili le spese sostenute dal richiedente, al netto delle eventuali riduzioni, delle agevolazioni o delle esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono rimborsabili le spese per le quali il richiedente ha diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio, ed esse non sono state concesse per insussistenza dei
presupposti all’atto della presentazione della relativa istanza.